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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.3. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1092

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2013  [ apri ]
4.3.

  Sostituire l'articolo con il seguente:
  Art. 4. – 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2014 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa prevista dai seguenti commi 1-bis e 1-ter.
  1-bis. A decorrere dall'anno 2014 gli stanziamenti del bilancio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono soppressi.
  1-ter. A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.