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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.2. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1092

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2013  [ apri ]
4.2.

  Sostituire l'articolo con il seguente:
  Art. 4. – Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2014 e di 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondete proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.