Sostituirlo con il seguente:
ART. 2.
(Introduzione degli articoli 84-bis e 84-ter, nonché degli allegati A e B delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).
1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale). – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice civile.
In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.
Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato o diminuito dal giudice.
Art. 84-ter. – (Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale). – Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari è determinato in base alla tabella di cui all'allegato B alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice civile.
Con equo e motivato apprezzamento, può essere risarcito anche il danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell'allegato B di cui al primo comma».
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile sono aggiunti, in fine, gli allegati A e B, di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.