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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1063

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2016  [ apri ]
1.3.

  Sostituirlo con i seguenti:
  Art. 1. (Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale).
  1. Nel titolo IX del libro quarto del codice civile, l'articolo 2059 è sostituito dai seguenti:
  «Art. 2059. – (Danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi a valori della persona costituzionalmente tutelati.
  Art. 2059-bis. – (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute). – Il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute si definisce danno biologico ed è costituito dai danno derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Esso si quantifica in punti di invalidità da uno a cento. Le lesioni di lieve entità sono pari o inferiori a nove punti e quelle di grave entità sono superiori a nove punti.
  Il danno biologico, temporaneo o permanente, per le lesioni di grave entità si risarcisce in base ai criteri di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni d'attuazione del presente codice e alla tabella prevista dal medesimo articolo.
  Il danno biologico, temporaneo o permanente, per le lesioni di lieve entità si risarcisce in base ai criteri di cui all'articolo 84-ter delle disposizioni d'attuazione del presente codice.
  Qualora la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalle tabelle di cui al secondo e terzo comma, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento per le lesioni di lieve entità e fino al trenta per cento per le lesioni di grave entità.
  In ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinica strumentale obiettivo non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
  Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, inclusi i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.
  Art. 2059-ter. – (Danno non patrimoniale diverso dal danno biologico). – Quando non sussista danno biologico, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Costituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.
  Nel caso del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiare, il risarcimento è effettuato nei confronti dei soli soggetti e nei limiti di cui all'Allegato A delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.».

ART. 2.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

  1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale per lesioni di grave entità). – La determinazione del danno non patrimoniale biologico derivante da lesione di grave entità di cui all'articolo 2059-bis del codice civile, è effettuata in base a una tabella che individui il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia.
  La tabella valida sa tutto il territorio della Repubblica è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri:
   a) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
   b) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
   c) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
   d) al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a c) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione, così come previsto dall'articolo 2059 bis, quarto comma, per le menomazioni superiori a nove punti;
   f) il danno biologico temporaneo inferiore ai cento percento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuto per ciascun giorno.
  Gli importi indicati nella tabella sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui all'articolo 2059-ter del codice per i quali io legge non preveda una tabella di quantificazione del danno, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolto di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali.».
  «Art. 84-ter. – (Determinazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità).
  1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
   a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per 1 postumi da lesioni pari o inferiori ai nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 8. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore dei primo punto è pari a settecentonovanta euro e trentacinque centesimi;
   b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di quarantasei euro e dieci centesimi per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore, al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico e tenuto conto delle altre tabelle emanate in attuazione di disposizioni di legge, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
  4. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
  5. Ai fini dei calcolo dell'importo di cui al comma 5, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applico un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.»
  2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è aggiunto l'Allegato A, di cui all'allegato 1, annesso alla presente legge.

  Conseguentemente:
   a) sostituire gli articoli 2, 3 e 4;
   b) sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono abrogati.
  2. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato,
  3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   c) l'Allegato 1 è soppresso.
   d) l'Allegato 2 è rinominato: Allegato 1 e la sua rubrica sostituita con la seguente: «Art. 2059-ter».