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Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.51. in Assemblea riferita al C. 1063-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/03/2017  [ apri ]
01.51.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Articolo 01.
(Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale).

  1. L'articolo 2059 del codice civile è sostituito dai seguenti:
  «Art. 2059. – (Danno non patrimoniale). – Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati.
  Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l'alterazione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso.
  Art. 2059-bis. – (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.
  La sofferenza morale può essere liquidata, se allegata e provata, in una percentuale del danno biologico, da determinare equitativamente da parte del giudice.
  Art. 2059-ter. – (Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti). – Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Costituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.
  In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa».

ident. 01.50.