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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.51. in Assemblea riferita al C. 1063-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/03/2017  [ apri ]
1.51.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 1.
(Introduzione dell'articolo 84-bis e dell'allegato A delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

  1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:
  «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale). – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
  In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subìto è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.
  Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito.  Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali».

  2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, l'allegato A, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ident. Ta.1.1.