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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.053. in Assemblea riferita al C. 1063-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/03/2017  [ apri ]
1.053.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Modifica degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di danno biologico).

  1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 138. – (Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura corrispondente a ciascun giorno di inabilità assoluta in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. In caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta dalle medesime tabelle per ciascun giorno.
  2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento.
  Art. 139. – (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, incluse quelle derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
  2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al cinquanta per cento».

ident. 1.052.