Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis). Chiunque viola il divieto di uso delle sostanze certificate come tossiche è punito ai sensi dell'articolo 452-bis del codice penale ed è tenuto al risarcimento del danno biologico ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del codice civile, per violazione dell'articolo 32 della Costituzione.