stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.1.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 106

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2016  [ apri ]
6.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Sanzioni).

  1. Colui che adotta il marchio di certificazione in materia impropria o abusiva è punito ai sensi del libro secondo, Titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  2. Chiunque viola il divieto di uso delle sostanze certificate come tossiche è punito ai sensi dell'articolo 452-bis del codice penale ed è tenuto al risarcimento del danno biologico ai sensi degli articoli 2043 e 2059 del codice civile, per violazione dell'articolo 32 della Costituzione.
  3. È prevista la pubblicazione della violazione in uno dei giornali nazionali oltre che sul sito internet del Comitato di certificazione di cui all'articolo 5.