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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.01.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 106

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/07/2016  [ apri ]
5.01.
approvato

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Risorse finanziarie per la gestione del Comitato).

  1. I soggetti che presentano domanda di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica dei prodotti cosmetici provvedono al pagamento del diritto a copertura delle spese di istruttoria delle domande stesse nonché, in caso di ottenimento del marchio, del diritto annuale di utilizzazione, a decorrere dalla data di assegnazione.
  2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di sorveglianza, le eventuali prove di laboratori accreditati necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio, nonché le spese per la registrazione del contratto sono a carico del soggetto richiedente.
  3. Gli importi relativi ai diritti di cui al comma 1 e alle spese di cui al comma 2 sono quantificati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze del funzionamento del Comitato, da destinare prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, nonché alle attività di controllo e sorveglianza.

I Relatori
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Risorse finanziarie per la gestione del Comitato).

  1. I soggetti che presentano domanda di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica dei prodotti cosmetici provvedono al pagamento del diritto a copertura delle spese di istruttoria delle domande stesse nonché, in caso di ottenimento del marchio, del diritto annuale di utilizzazione, a decorrere dalla data di assegnazione.
  2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di sorveglianza, le eventuali prove di laboratori accreditati necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio, nonché le spese per la registrazione del contratto sono a carico del soggetto richiedente.
  3. Gli importi relativi ai diritti di cui al comma 1 e alle spese di cui al comma 2 sono quantificati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze del funzionamento del Comitato, da destinare prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, nonché alle attività di controllo e sorveglianza.

I Relatori