Sopprimere i commi 5, 6, 7.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
Art. 3-bis.
(Procedura di certificazione).
1. Il produttore, all'atto della richiesta dei marchio di qualità ecologica, dichiara la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori.
2. La richiesta viene trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e dei prodotto rispetto ai criteri indicati nei regolamento di cui all'articolo 3, richiedendo se necessario integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori Indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto attribuendo il marchio italiano di certificazione ecologica.
3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e formano il « dossier ecologico e di dermocompatibilità» dei prodotto cosmetico,
4. L'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica, riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti».
Art. 3-ter.
(Supporto tecnico dell'ISFRA).
1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità Istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal fine, l'ISPRA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a dieci unità, salvo diverse esigenze del Comitato.
2. L'attività di supporto tecnico dell'ISPRA, si svolge in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:
a) analisi dei «dossier ecologici e di dermocompatibilità» della realizzazione degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;
b) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione dei marchio italiano di certificazione ecologica dei cosmetici ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio;
c) predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3, da sottoporre alla valutazione del Comitato;
d) campagne di promozione e informative presso i consumatori e i produttori di cosmetici, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica;
e) promozione di attività di formazione, studi e ricerche necessari per l'attuazione del regolamento 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Sopprimere i commi 5, 6, 7.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
Art. 3-bis.
(Procedura di certificazione).
1. Il produttore, all'atto della richiesta dei marchio di qualità ecologica, dichiara la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori.
2. La richiesta viene trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e dei prodotto rispetto ai criteri indicati nei regolamento di cui all'articolo 3, richiedendo se necessario integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori Indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto attribuendo il marchio italiano di certificazione ecologica.
3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e formano il « dossier ecologico e di dermocompatibilità» dei prodotto cosmetico,
4. L'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica, riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti»;
Art. 3-ter.
(Supporto tecnico dell'ISFRA).
1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità Istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal fine, l'ISPRA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a dieci unità, salvo diverse esigenze del Comitato.
2. L'attività di supporto tecnico dell'ISPRA, si svolge in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:
a) analisi dei «dossier ecologici e di dermocompatibilità» della realizzazione degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;
b) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione dei marchio italiano di certificazione ecologica dei cosmetici ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio;
c) predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3, da sottoporre alla valutazione del Comitato;
d) campagne di promozione e informative presso i consumatori e i produttori di cosmetici, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica;
e) promozione di attività di formazione, studi e ricerche necessari per l'attuazione del regolamento 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.