Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8.
(Sanzioni).
1. In caso di contraffazione o alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o comunque di utilizzazione del medesimo in violazione della legge si applicano gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter e 474-quater del codice penale nonché l'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
2. La sentenza di condanna è pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito internet del Comitato.