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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.100.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 106

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/10/2016  [ apri ]
8.100.
approvato

  Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Art. 8.
(Sanzioni).

  1. In caso di contraffazione o alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o comunque di utilizzazione del medesimo in violazione della legge si applicano gli articoli 473, 474, 474-bis, 474-ter e 474-quater del codice penale nonché l'articolo 127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  2. La sentenza di condanna è pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito internet del Comitato.

I Relatori