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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.100.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 106

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/10/2016  [ apri ]
2.100.
approvato

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È istituito il marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica», disciplinato dall'articolo 2570 del codice civile e dall'articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La registrazione del marchio è richiesta dall'ente di controllo di cui al comma 2. L'uso del marchio italiano di qualità ecologica è concesso, su richiesta del produttore, per i prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1 che soddisfano i parametri ecologici di cui all'articolo 3 e che presentano un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

I Relatori