Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6 bis. — (Disposizioni finali). — 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni ora previste.