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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 106

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2016  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
  «Art. 4-bis – (Misure per la sostenibilità ambientale dei prodotti cosmetici). 1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, nonché di contrastare il ricorso a pratiche commerciali ingannevoli, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate modalità e criteri per l'introduzione di una certificazione biologica dei prodotti cosmetici, assistita dall'utilizzo del marchio «BIO» per i prodotti cosmetici che presentino una percentuale minima di componenti di origine naturale provenienti da agricoltura biologica nonché risultino prive di sostanze che presentino significativi elementi di rischio per la salute dell'uomo.
  2. Al fine di contenere l'impatto ambientale e sociale ambientale connesso all'utilizzo dei prodotti cosmetici, con uno o più decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente della tutela del Territorio e del Mare, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate modalità e criteri per l'introduzione di una certificazione ecologica dei prodotti cosmetici, assistita dall'utilizzo del marchio «ECO», che calcoli la compatibilità ambientale e sociale di ogni componente del prodotto cosmetico, nonché del suo imballaggio in relazione all'eventuale utilizzo di sostanze:
   a) provenienti da specie protette o a rischio di estinzione;
   b) prive di materie prime geneticamente modificate.