Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel suddetto regolamento deve essere contenuta l'indicazione delle sostanze ammesse e di quelle non ammesse per la composizione dei prodotti cosmetici. Definitivamente non ammesse saranno tutte le sostanze comprese nell'Allegato II del Regolamento Europeo 1223/2009 e le sostanze per cui sarà possibile applicare il principio di precauzione. Il Principio di precauzione sarà valutato, di volta in volta, dal Comitato.