Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis – 1. Dal 1o gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per:
a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 1;
b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che durante l'uso e nel successivo smaltimento mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.
3. Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 1 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis – 1. Dal 1o gennaio 2019 è vietato produrre e mettere in commercio prodotti cosmetici contenenti microplastiche.
2. Ai fini di cui alla presente legge sono definite microplastiche le particelle plastiche di misura uguale o inferiore a 5 millimetri.
3. Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 100.000 euro a 500.000 euro e, in caso di recidiva, con la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi.