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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in Assemblea riferita al C. 106-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/10/2016  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis – (Misure per la sostenibilità ambientale dei prodotti cosmetici). – 1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, nonché di contrastare il ricorso a pratiche commerciali ingannevoli, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati modalità e criteri per l'introduzione di una certificazione biologica dei prodotti cosmetici, assistita dall'utilizzo del marchio «BIO» per i prodotti cosmetici che presentino una percentuale minima di componenti di origine naturale provenienti da agricoltura biologica e risultino prive di sostanze che presentino significativi elementi di rischio per la salute dell'uomo.
  2. Al fine di contenere l'impatto ambientale e sociale ambientale connesso all'utilizzo dei prodotti cosmetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati modalità e criteri per l'introduzione di una certificazione ecologica dei prodotti cosmetici, assistita dall'utilizzo del marchio «ECO», che calcoli la compatibilità ambientale e sociale di ogni componente del prodotto cosmetico, nonché del suo imballaggio in relazione all'eventuale utilizzo di sostanze:
   a) provenienti da specie protette o a rischio di estinzione;
   b) prive di materie prime geneticamente modificate.