All'articolo 1, premettere il seguente:
01. – (Finalità). – 1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) la riduzione dell'inquinamento idrico, limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico;
b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;
c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose;
d) la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 6 con il seguente:
Art. 6. – (Finalità dei controlli). – 1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti prioritariamente a verificare la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto, tenuto conto dei parametri per ogni tipologia di prodotto cosmetico stabiliti dal decreto di cui all'articolo 3.