Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:Art. 4-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.