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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.100. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1054

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/01/2016  [ apri ]
3.100.
approvato

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014.

  Conseguentemente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e nella relativa rubrica sostituire, ovunque ricorra, la parola: agevolazioni con la seguente: contributi.

Il Relatore