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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in Assemblea riferita al C. 1041-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/11/2017  [ apri ]
1.10.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I datori di lavoro o committenti corrispondono la retribuzione ai lavoratori entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la prestazione lavorativa è stata effettuata.
  2-ter. I contratti collettivi nazionali recepiscono il termine di cui al comma 2-bis all'atto del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: e 2 con le seguenti: , 2 e 2-bis