Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I datori di lavoro o committenti corrispondono la retribuzione ai lavoratori entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la prestazione lavorativa è stata effettuata.
2-ter. I contratti collettivi nazionali recepiscono il termine di cui al comma 2-bis all'atto del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: e 2 con le seguenti: , 2 e 2-bis