Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il coinvolgimento delle persone anziane nelle attività elencate al comma precedente non può in ogni caso essere sostitutivo di attività per il cui esercizio è richiesta una formazione, una competenza o un'abilitazione specifica e non può essere sostitutivo di un servizio che deve essere garantito dall'organico già previsto per tali attività. È fatto divieto di utilizzare le persone anziane al di fuori delle finalità previste dalla presente legge e come pratica elusiva degli obblighi vigenti in materia di lavoro e d'impiego.