stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.1. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 104

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2017  [ apri ]
3.1.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 3.
(Piano straordinario per la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità).

  1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la partecipazione attiva dei cittadini anziani alle attività di pubblica utilità è istituito un fondo denominato «Partecipazione attiva dei cittadini anziani», presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui dotazione è pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.
  2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini anziani.
  3. Il piano straordinario di cui al comma 2 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico per le amministrazioni locali che valorizzano l'impegno dei cittadini anziani in attività sociali di pubblica utilità.

Art. 3-bis.
(Contratto).

  1. Lo svolgimento di lavori di utilità sociale da parte dei cittadini anziani avviene mediante stipulazione di un contratto di collaborazione privato e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
  2. Il contratto, tenuto conto delle capacità e delle competenze dei cittadini anziani, regolamenta con specifiche norme la prestazione, le modalità di svolgimento, il compenso, la durata e il diritto di recesso.

Art. 3-ter.
(Compensi).

  1. I compensi per lo svolgimento dei lavori di utilità sociale devono essere adeguati all'attività svolta e sono corrisposti in modo forfettario, anche mediante la concessione di buoni pasto, e opportunamente concordati tra le parti interessate.
  2. Le amministrazioni comunali possono altresì concordare con le parti interessate l'istituzione di un sistema di valorizzazione delle attività svolte attraverso la concessione di punti che, una volta accumulati, possono essere tradotti in benefici concreti per l'accesso prioritario e gratuito a determinati servizi pubblici comunali, quali nidi e assistenza diurna per persone non autosufficienti, abbonamenti per i trasporti pubblici locali e per le palestre, nonché per l'accesso a manifestazioni e spettacoli, ovvero in forme similari.
  3. Il punteggio accumulato dal cittadino anziano può essere trasferito ai propri familiari.
  4. L'amministrazione comunale, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
  5. I compensi di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini fiscali e contributivi.