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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1039-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2017  [ apri ]
24.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. All'articolo 76 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 9, le parole da: «Nel caso in cui» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «condannati per il delitto di cui al comma 8 non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore per la stessa durata della pena detentiva e comunque per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci. Qualora la causa di incandidabilità sopravvenga o sia accertata nel corso del mandato la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici e della incandidabilità».