Al comma 1, lettera a), capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole: In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, non si procede alla liquidazione del compenso di cui all'articolo 42, nonché il Tribunale, su proposta della Agenzia, dispone la revoca dell'incarico, incluso quello del coadiutore, e la sospensione dall'Albo nazionale degli amministratori giudiziari per un periodo non inferiore ad 1 anno.