stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.8. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1039-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2017  [ apri ]
29.8.

  Al comma 5, sostituire il capoverso Art. 113-bis con il seguente:

Art. 113-bis.
(Disposizioni in materia di organico dell'Agenzia).

  1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in cento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.
  2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.
  3. Il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 può avvenire, in presenza di professionalità specifiche e adeguate mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.
  4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  5. Il Direttore dell'Agenzia, previa delibera del Consiglio direttive, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.
  6. Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.