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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.050. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1039-B

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/09/2017  [ apri ]
14.050.
irricevibile

  Aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.
(Destinazione anticipata delle aziende).

  1. Dal decreto di confisca di primo grado l'Agenzia pubblica l'elenco delle aziende sequestrate nel proprio sito internet e attraverso le altre forme di mediante il proprio sito istituzionale nonché con ogni altra idonea forma di diffusione. A tale scopò l'Agenzia si avvale, tra l'altro, di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  3. L'Agenzia raccoglie ogni informazione utile affinché i beni non vengano destinati, anche per interposta persona, ai soggetti ai quali sono stati sequestrati ovvero a soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita e trasmette dettagliata relazione al Tribunale, ovvero ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero a soggetti che non abbiano riportate penali in via definitiva.
  4. Il Tribunale, esaminata la relazione di cui al comma 3, provvede con decreto motivato ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, all'Agenzia, al pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, al proposto ed al suo difensore, e all'eventuale terzo interessato.
  5. Nel caso in cui l'Agenzia proponga ai sensi del comma 2 la vendita anticipata, questa deve avvenire per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dei beni, eseguita dall'Agenzia al momento della confisca di primo grado, secondo le modalità fissate dall'articolo 48, comma 11. Il Tribunale, con il decreto di cui al comma 4, fissa un termine perentorio entro il quale l'Agenzia deve definire la procedura di vendita.
  6. Nella valutazione dell'offerta di acquisto deve essere valutata anche l'eventuale mantenimento del livello occupazionale.
  7. Le somme ricavate dalla vendita ai sensi del comma 2, al netto delle spese, confluiscono nel Fondo Unico di Giustizia.
  8. Dopo la vendita, nel caso in cui venga disposta per qualunque - motivo la revoca del sequestro, l'interessato ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore della vendita effettuata, al netto delle spese, rivalutata sulla base del tasso di inflazione annua.
  9. I soggetti acquirenti delle aziende di cui al presente articolo sono sottoposti al controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera a).
  10. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica valuta eventuali misure per la tutela dell'incolumità del soggetto acquirente e dei lavoratori dell'azienda, nonché per l'integrità dell'azienda medesima.
  11. I soggetti acquirenti, limitatamente alle aziende acquistate ai sensi del presente articolo, possono avvalersi del fondo di cui all'articolo 41-ter.

  Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, capoverso «Art. 110», comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: e l'eventuale destinazione anticipata.