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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.8. in Assemblea riferita al C. 1039-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2017  [ apri ]
29.8.

  Al comma 5, capoverso Art. 113-bis, comma 1, sostituire la parola: duecento con la seguente: cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

  2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1, nella misura non superiore alla metà del contingente ivi previsto, avviene mediante procedure selettive in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Per le qualifiche dirigenziali, è richiesto il possesso di specifiche competenze e professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. Per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali l'Agenzia si avvale della collaborazione del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.
  3. Il reclutamento della restante parte del contingente indicato al comma 1 può avvenire, in presenza di professionalità specifiche e adeguate mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all'Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Fino al 31 dicembre 2018, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.