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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.01. in Assemblea riferita al C. 1039-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2017  [ apri ]
18.01.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Ai dipendenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Annate possono essere assegnati beni immobili mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  2. Tale assegnazione può avvenire mediante contratto di locazione quadriennale prorogabile per un massimo di due volte.
  3. Ai soggetti assegnatari di cui al comma 1 è consentito di procedere, qualora l'Amministrazione di appartenenza non disponga delle risorse necessarie, alla ristrutturazione dell'immobile, anticipando le somme necessarie.
  4. I lavori di ristrutturazione di cui al comma 3 debbono essere oggetto di un accordo scritto con l'Agenzia del Demanio, all'interno del quale devono essere indicati:

   a) le motivazioni per cui è necessario procedere alla ristrutturazione, certificate da una perizia tecnica;

   b) il preventivo dettagliato di spesa;

   c) le modalità e i tempi con i quali l'affidatario potrà scomputare dal canone di locazione l'importo speso per procedere alla ristrutturazione dell'immobile.

  5. In caso di morte ovvero di trasferimento ad altra sede dell'assegnatario, l'assegnatario subentrante versa ai familiari superstiti il canone previsto dall'accordo di cui al comma 4.