Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché a coloro che commettano reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a coloro che prendano parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità di cui all'articolo 270-sexies del codice penale.