stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.8. in Assemblea riferita al C. 1039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/11/2015  [ apri ]
23.8.

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, lettera c), sostituire le parole da: anche ai sensi dell'articolo 12-sexies fino alla fine della lettera con le seguenti: al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le lettere
d) ed e) con le seguenti:
   d) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
   e) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito ai procedimenti penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;
   sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 111.
(Organi dell'Agenzia).

  1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:
   a) il Direttore;
   b) il Consiglio direttivo;
   c) il Collegio dei revisori;

  2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende e che non abbiano riportato condanne penali, nemmeno in primo grado: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
  3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
   a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
   b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
   c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
   d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

  4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel registro dei revisori, contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  6. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano.
  7. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».

  3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 112.
(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).

  1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
  2. L'Agenzia provvede a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.
  3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. I prefetti costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario,.
  4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
   a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;
   b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;
   c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;
   d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati: in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi ed oneri, anche prevedendo una assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);
   e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ABI e con la banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrato o confiscate;
   f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);
   g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzatone dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
   h) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
   i) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
   l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
   m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;
   n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

  5. Il Collegio dei revisori provvede:
   a) al riscontro degli atti di gestione;
   b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni».

  4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituito dal seguente:

«Art. 113.
(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).

  1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1983, n. 400, su proposta dei Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:
   a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;
   b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
   c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni da effettuarsi pervia telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

  2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
  3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici; ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.
  4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità, di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
  5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 270, e successive modificazioni».