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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.2. in Assemblea riferita al C. 1039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2015  [ apri ]
2.2.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al procuratore della Repubblica di cui ai commi 1 e 2 spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini e alle proposte avanzate dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia relative alle misure di prevenzione di cui al presente titolo. Ai fini dell'esercizio di tali poteri il questore territorialmente competente ed il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
   a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;
   b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;
   c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;
   d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso.