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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.9. in Assemblea riferita al C. 1039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/11/2015  [ apri ]
15.9.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, sopprimere i commi 6 e 11.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, sentita l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri, con particolare riguardo alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come introdotto dal presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui al comma 4 dell'articolo 41-bis. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Agenzia, sentita Invitalia S.p.a., con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato dalla presente legge, i criteri per la individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio economico e per la definizione dei Piani di valorizzazione.