stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.13. in Assemblea riferita al C. 1039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2015  [ apri ]
13.13.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. L'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, è sostituito dal seguente:

«Art. 38.
(Compiti dell'Agenzia).

  1. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  2. Con il provvedimento di sequestro, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, del coadiutore nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi.
  3. L'Agenzia, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato.
  4. L'Agenzia, entro tre mesi dalla comunicazione del sequestro, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di sequestro, al fine di facilitare la richiesta di utilizzo, anche in assegnazione provvisoria, da parte degli aventi diritto.
  5. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi dei coadiutori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.».