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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.7. in Assemblea riferita al C. 1039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2015  [ apri ]
13.7.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, non si procede alla liquidazione del compenso di cui all'articolo 42, nonché il Tribunale, su proposta dell'Agenzia, dispone la revoca dell'incarico, incluso quello del coadiutore, e la sospensione dall'Albo nazionale degli amministratori giudiziari per un periodo non inferiore ad un anno.