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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.25. in Assemblea riferita al C. 1039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2015  [ apri ]
13.25.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi comma 2 e comma 2-bis), con i seguenti:
  2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura dei beni in sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire, delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la straordinaria complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.
  2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.