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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.2. in Assemblea riferita al C. 1039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2015  [ apri ]
13.2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 35.
(Nomina e revoca del coadiutore nell'amministrazione giudiziaria).

  1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e conferisce l'amministrazione dei beni all'Agenzia di cui all'articolo 110, nominando un coadiutore. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più coadiutori.
  2. Il coadiutore è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio determinano il divieto di cumulo. Il coadiutore è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina il coadiutore comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.
  2-bis. Il coadiutore nell'amministrazione giudiziaria di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate coadiutori nell'amministrazione giudiziaria di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di coadiutore nell'amministrazione giudiziaria di aziende sequestrate.
  3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere alcuna funzione di collaborazione con l'amministrazione giudiziaria.
  4. L'Agenzia chiede al giudice delegato di essere autorizzata, ove necessario, a farsi coadiuvare da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, l'Agenzia organizza un ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono.
  5. Il coadiutore nell'amministrazione giudiziaria riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli collabora con l'Agenzia alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.
  6. Il coadiutore deve segnalare all'Agenzia ed al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua attività di coadiuzione.
  7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca del coadiutore nell'amministrazione giudiziaria, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori di cui al precedente comma 4 nominati dall'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.
  8. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, al coadiutore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.
  9. Nelle disposizioni del presente codice ogni riferimento alla figura dell'amministratore giudiziario dei beni e delle aziende si intende operato con riferimento all'Agenzia di cui all'articolo 110».