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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.17. in Assemblea riferita al C. 1039-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/11/2015  [ apri ]
13.17.

  Al comma 5, sostituire il capoverso comma 5 è sostituito con il seguente: «5. L'Agenzia, entro tre mesi dalla comunicazione del deposito del provvedimento di sequestro, al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di sequestro e ne garantisce l'ulteriore pubblicità mediante il proprio sito istituzionale nonché con ogni altra idonea forma di diffusione. A tale scopo l'Agenzia si avvale, tra l'altro, di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di violazione continuata dell'obbligo di pubblicazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio provvede alla sostituzione del direttore dell'Agenzia.».