Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La relazione di cui al comma 1 deve distinguere chiaramente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37, comma 5, le aziende e i patrimoni di riferimento, patrimoni individuali, i beni personali, i beni riconducibili a terzi di cui, nel procedimento di prevenzione, si assume il ruolo di intestatari fittizi».