Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».