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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.43. in Assemblea riferita al C. 1012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2013  [ apri ]
4.43.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le unità di personale di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2007, n. 3576, assunte presso le Prefetture e le Questure con contratto di lavoro a tempo determinato dal Ministero dell'interno mediante procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami, sono stabilizzate mediante conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato dal primo luglio 2013. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti dalla disposizione di cui ai commi 5-bis e 5-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro extra Unione europea in possesso di titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che dal 1o aprile 2011 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, possono dichiarare, dal 1o luglio al 31 dicembre 2013, la sussistenza del rapporto di lavoro, continuativo rispetto al termine del 1o aprile 2011, nelle forme e con le modalità indicate dalle disposizioni dell'articolo 1-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, cui sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, le parole da: «adibendoli» fino alla fine del comma medesimo sono soppresse;
   2) al comma 4, è soppressa la lettera d);
   3) al comma 4, lettera f) le parole da: «e che, in caso» fino alla fine della medesima lettera sono soppresse;
   4) il comma 6 è soppresso;
   5) al comma 7, il secondo e terzo periodo sono soppressi.

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 130 milioni per l'anno 2013 e 321 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS, fino alla concorrenza di 110 milioni per il 2013 e 300 milioni a decorrere dal 2014, a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni del comma medesimo.