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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.32. in Assemblea riferita al C. 1012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2013  [ apri ]
4.32.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 400 è sostituito dal seguente: «400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche in deroga ai vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro non a tempo indeterminato, fino e non oltre il 31 dicembre 2014, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2013. Dal 2014 è abrogato l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
  4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.