stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.102. in Assemblea riferita al C. 1012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2013  [ apri ]
3.102.
approvato

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo l della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418.
  1-ter. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il secondo periodo è abrogato.