Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo l della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418.
1-ter. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il secondo periodo è abrogato.