Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. – (Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica) – 1. All'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante: «Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono abrogati;
b) al quarto comma, le parole: « il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1o dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e per» sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il secondo periodo è abrogato.