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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.54. in Assemblea riferita al C. 1012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2013  [ apri ]
1.54.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza Stato città ed autonomie locali.