Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre, n. 214, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che appartenga al medesimo nucleo familiare e con esso convivente.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.