Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1, possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 187, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non rileva l'ammontare dell'anticipazione corrispondente all'incremento del limite massimo disposto dal comma 2 e dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.