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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.36. in Assemblea riferita al C. 1012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2013  [ apri ]
1.36.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche alle categorie di immobili di cui alle lettere a) e b) concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterali entro il primo grado di parentela.

  Conseguentemente, al comma 4:
   sostituire le parole: 18,2 milioni di euro con le seguenti: 22,2 milioni di euro;
   sostituire le parole da: 5,1 milioni di euro fino alla fine del comma con le seguenti: 9,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7,1 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.