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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.18. in Assemblea riferita al C. 1012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/06/2013  [ apri ]
1.18.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) unità immobiliari locate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera c-bis), opera fino al limite massimo di 250 milioni di euro per il 2013. Al minor gettito derivante dalla stessa, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.