Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) unità immobiliari locate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera c-bis), opera fino al limite massimo di 250 milioni di euro per il 2013. Al minor gettito derivante dalla stessa, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.